E’ sufficiente effettuare la verifica periodica degli impianti come previsto dalla normativa DPR n°462 del 22 Ottobre 2001?
Pare proprio di no! infatti, con il Decreto-Legge n° 162 del 30 Dicembre 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 Dicembre 2019 n. 305, da gennaio 2020 oltre ad inviare la denuncia e successive verifiche periodiche dell’impianto di terra all’ INAIL tramite il loro portale dedicato (CIVA), il Datore di Lavoro è obbligato a comunicare tempestivamente, per via telematica, il nome dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 6, comma 1 del DPR n°462, tutto questo come espressamente indicato con l’aggiunta dell’Art. n° 7-bis.
Ma quando va effettuata tale comunicazione? Il Decreto indica il termine “tempestivamente”, che crea non pochi dubbi su quando vada realmente inoltrata; l’interpretazione diffusa è che il non detto sia “prima lo si fa e meglio è”, ma è altrettanto vero che non viene indicata ufficialmente una scadenza da rispettare, l’unico termine reale pare essere quello di comunicare il nominativo prima della data effettiva della verifica.
Verifiche periodiche degli impianti di terra
Tra i vari obblighi del datore di lavoro c’è anche quello di inviare la denuncia dell’impianto di terra all’Inail, Ente preposto alle verifiche del caso, in occasione della prima installazione di un impianto elettrico (e quindi dell’impianto di terra). Successivamente alla prima denuncia, è inoltre tenuto a far verificare periodicamente l’impianto da un Organismo Accreditato.
A tali disposizioni è soggetta qualsiasi attività con la presenza anche di un solo lavoratore; le verifiche vengono disciplinate dal D.Lgs. 106/2009 integrativo del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 che inoltre prevedono per il Datore di Lavoro che viola l’obbligo, sanzioni penali e/o amministrative.
La periodicità con la quale vengono effettuate dipende dalla tipologia di attività e classificazione del tipo di impianto, che è riscontrabile nei documenti di progetto. Per semplificare, gli impianti ordinari devono essere verificati ogni 5 anni mentre gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, gli impianti installati nei cantieri, nei locali medici, nelle piscine o negli impianti definiti “MARCI“ (ovvero a maggior rischio in caso di incendio) hanno periodicità biennale.
Organismi accreditati
La particolarità di queste verifiche è che, a differenza dei controlli periodici, non possono essere effettuate dall’elettricista di fiducia, ma devono essere svolte da organismi/ aziende abilitate dal Ministero dello Sviluppo Economico ed inserite in un elenco dedicato disponibile online. In tale elenco sono indicate le aree di abilitazione per le quali posso prestare servizio cosi indicate:
AREA 1) Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
AREA 2)Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
AREA 3) Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
AREA 4) Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
Si ricorda che la modalità di trasmissione delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC) non è più ammessa. L’invio può essere fatto ora esclusivamente tramite portale CIVA.
Con la speranza di aver fatto un po’ di chiarezza sull’argomento, rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità, assistenza e gestione della pratica.