Disposizioni transitorie

Gli attestati di formazione si ritengono validi come assolvimento di corsi di formazione.

Gli attestati di formazione rilasciati ai sensi della D.G.R n. 559/2008 si ritengono validi come assolvimento del corso di formazione dei Modulo A, Modulo B e Modulo C, come indicato di seguito:

Disposizioni transitorie

Entro 2 anni dalla pubblicazione delle presenti linee guida gli Operatori o i Responsabili del piano di autocontrollo che hanno assolto all’obbligo formativo ai sensi della DGR 559/2008, dovranno integrare la loro formazione relativamente alla sola Unità Formativa 2 del Modulo C (di 4 ore) per acquisire le conoscenze delle tematiche gestionali, secondo le modalità indicate nel presente atto.

L’assolvimento della UF 1 del modulo C in base alla formazione pregressa dovrà essere indicata nel campo note dell’attestazione rilasciata.

Dalla data di approvazione del presente atto è prevista una fase transitoria durante la quale l’organizzazione e gestione dei corsi di formazione è disciplinata come segue:

Corsi organizzati dalle Agenzie formative accreditate:
  • Dalla data di adozione del decreto dirigenziale di approvazione delle schede descrittive dei percorsi di formazione obbligatoria per alimentaristi di cui ai Moduli B e C previsti dalle presenti linee di indirizzo, decade la possibilità di chiedere il riconoscimento dei corsi di cui alla DGR 24/2000 alla DGR 559/2008. Da tale data, pertanto, le agenzie formative accreditate potranno presentare domanda di riconoscimento nel Sistema informativo SIFORT dei percorsi adottati ai sensi della presente Delibera.
  • Le Agenzie formative accreditate potranno continuare ad attivare edizioni di corsi riconosciuti ai sensi delle DGR n. 24/2000 e n 559/2008 per un periodo massimo di mesi 4 a decorrere dall’approvazione della presente delibera. Dopo tale scadenza, in modo automatico, decadranno nel Sistema informativo SIFORT tutti i riconoscimenti richiesti ai sensi delle suddette DGR n. 24/2000 3 DGR n 559/2008.
Corsi organizzati dalle imprese alimentari:
  • Le imprese alimentari potranno continuare ad organizzare i corsi di formazione per i propri addetti sulla base delle suddette DGR n. 24/2000 e n 559/2008 per un periodo massimo di 3 mesi.